IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;
  Visto  il  testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n.
564, cosi' come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;
  Vista  la  legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Sentita  la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del   commercio   con   l'estero,   delle   finanze,  della  sanita',
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  al
procedimento  relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte di circoli privati.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) testo  unico  delle  imposte sui redditi, il testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
    b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La  legge  15  marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca  "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 20 della legge 15
          marzo 1997, n. 59:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          ammistrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e  propone suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          anuninistrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera e), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              - La  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   9   marzo   1999,   n.   56,   reca:
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1998".
              - Si  trascrive il testo del punto n. 40, dell'allegato
          1, della legge 8 mano 1990, n. 50:
                "40)    Procedimento    per    il    rilascio   della
          autorizzazione  alla somministrazione di alimenti e bevande
          da   parte   di  circoli  culturali  privati;  testo  unico
          approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; decreto 17 dicembre 1992, n. 564,
          del Ministro dell'interno".
              - Il  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  26  giugno  1931,  n.  146,  e
          successive  modificazioni,  reca:  "Approvazione  del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31   dicembre   1986,  n.  302,  supplemento  ordinario,  e
          successive  modificazioni,  reca  "Approvazione  del  testo
          unico delle imposte sui redditi".
              - La  legge  7  agosto  1990,  n. 241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18  agosto  1990, n. 192, reca: "Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi".
              - Si trascrivono gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7
          agosto 1990, n. 241:
              "Art.  19.  -  1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
          un'attivita'  privata  sia  subordinato  ad autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni  edilizie  e delle autorizzazioni rilasciate ai
          sensi  della  legge 1o giugno 1939, n. 1089, della legge 29
          giugno  1939,  n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985,
          n.  312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto
          1985,  n.  431,  il  cui  rilascio  dipenda  esclusivamente
          dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
          senza   l'esperimento   di   prove  a  cio'  destinate  che
          comportino  valutazioni  tecniche  discrezionali, e non sia
          previsto  alcun  limite  o  contingente  complessivo per il
          rilascio  degli  atti stessi, l'atto di consenso si intende
          sostituito  da una denuncia di inizio di attivita' da parte
          dell'interessato  alla pubblica amministrazione competente,
          attestante  l'esistenza  dei presupposti e dei requisiti di
          legge,  eventualmente  accompagnata dall'autocertificazione
          dell'esperimento  di  prove a cio' destinate, ove previste.
          In  tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro
          e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla denuncia, verificare
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
          legge  richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
          motivato  da  notificare  all'interessato entro il medesimo
          termine,  il  divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e la
          rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio'  sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
              Art.  20.  -  1.  Con regolamento adottato ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore   della   presente   legge  e  previo  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  sono  detenninati i
          casi  in  cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
          licenza,  abilitazione,  nulla osta, permesso od altro atto
          di  consenso  comunque  denominato,  cui sia subordinato lo
          svolgimento  di  un'attivita' privata, si considera accolta
          qualora    non    venga   comunicato   all'interessato   il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti,  in  relazione  alla  complessita' del
          rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
          In   tali   casi,  sussistendone  le  ragioni  di  pubblico
          interesse,   l'amministrazione  competente  puo'  annullare
          l'atto  di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove
          cio'  sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
          entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
              2.  Ai  fini  dell'adozione  del  regolamento di cui al
          comma  1,  il  parere  delle Commissioni parlamentari e del
          Consiglio  di  Stato deve essere reso entro sessanta giorni
          dalla  richiesta.  Decorso tale termine, il Governo procede
          comunque all'adozione dell'atto.
              3.  Restano  ferme  le disposizioni attualmente vigenti
          che  stabiliscono  regole  analoghe o equipollenti a quelle
          previste dal presente articolo.
              Art.  21.  - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
          agli  articoli  19  e  20  l'interessato deve dichiarare la
          sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
          richiesti.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci o di false
          attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
          e  dei  suoi  effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
          articoli  medesimi  ed  il  dichiarante  e'  punito  con la
          sanzione  prevista  dall'art.  483 del codice penale, salvo
          che il fatto costituisca piu' grave reato.
              2.   Le   sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di
          svolgimento  dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
          dell'amministrazione  o in difformita' di esso si applicano
          anche   nei   riguardi  di  coloro  i  quali  diano  inizio
          all'attivita'  ai  sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
          dei  requisiti  richiesti  o, comunque, in contrasto con la
          normativa vigente".
              - La  legge  25  agosto  1991, n. 287, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   3  settembre  1991,  n.  206,  reca:
          "Aggiornamento    della   normativa   sull'insediamento   e
          sull'attivita' dei pubblici esercizi".
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  17 dicembre
          1992,   n.   564,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 febbraio  1993,  n. 35, reca: "Regolamento concernente i
          criteri  di  sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici
          esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
              - La  legge  30  aprile  1962, n. 283, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4  giugno  1962,  n. 139, e successive
          modificazioni,  reca:  "Modifica  degli  articoli 242, 243,
          247,  250  e  262  del  testo  unico  delle leggi sanitarie
          approvato  con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265:
          Disciplina  igienica della produzione e della vendita delle
          sostanze alimentari e delle bevande".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
          1980, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1980,  n. 193, reca: "Regolamento di esecuzione della legge
          30  aprile  1962,  n.  283,  e successive modificazioni, in
          materia  di  disciplina  igienica  della produzione e della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

          Note all'art. 1:
              - Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, recante testo unico
          delle  imposte  sui redditi, e successive modificazioni, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287,
          si vedano le note alle premesse.